PRINCIPI FONDAMENTALI: Articolo 4

                                                  

                                                  Art.4                                                 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

In questo articolo si riprende e si amplia il concetto di ‘lavoro’ già anticipato nell’articolo 1, definendo i seguenti due fondamenti.
  1.  Diritto di lavorare: il lavoro, in quanto strumento per soddisfare i bisogni materiali dell’individuo, fonte del suo sostentamento ma anche tramite necessario per l’affermazione della personalità.

  2. Dovere di lavorare: per essere utili agli altri e contribuire al benessere materiale e spirituale della società, ognuno ha il dovere di svolgere, nel rispetto delle proprie attitudini, un lavoro, concorrendo quindi al «progresso» della società.


In questo articolo della costituzione sembra sentire la voce di K.Marx quando diceva: "Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”. 

La più importante applicazione dell’art. 4 si è avuta con la Legge 300/1970 nota come Statuto dei lavoratori: questo provvedimento ha stabilito fondamentali norme a tutela dei diritti personali e sindacali (favorendo l’attività dei sindacati nei luoghi di lavoro e la libertà di opinione dei lavoratori). Inoltre, lo Statuto ha posto dei precisi limiti ai poteri degli imprenditori e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati.

Con la riforma del mercato del lavoro del 2003, la così detta Riforma Biagi, si è cercato di adattare il diritto del lavoro alle nuove sfide della contemporaneità introducendo forme di flessibilità che hanno comportato il passaggio da una stagione dei diritti del lavoratore (come quella degli anni ‘70 in cui vennero tradotti a livello legislativo i principi costituzionali ) alla stagione della precarizzazione del lavoro e dell’individuo, e quindi della società (si vedano i vari contratti di somministrazione, etc).


I cambiamenti apportati non sembrano adeguati tutt’oggi per un mondo del lavoro ancora in evoluzione (mi spiace per i liberali, ma il loro concetto del lavoro basato sugli utili e i consumi è un concetto vecchio, anacronistico e in via d'estinzione), ma soprattutto per la tutela piena del lavoratore, come sancito dalla nostra Costituzione. 

Chiedetevi quanto siano costituzionali forme precarie di lavoro come i contratti di somministrazione, dove il lavoratore non viene più vista come una risorsa, come un qualcosa che contribuisce al benessere materiale e spirituale della società, ma come una zavorra, un peso che deve essere accollato da una società terza che poi a sua volta "fitta" la prestazione lavorativa all'utilizzatore finale, sgravandolo da ogni responsabilità e rogna!


L'Ape Maia

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