PRINCIPI FONDAMENTALI: Articolo 7
ART.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi(*). Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Questo
articolo è stato a lungo dibattuto prima della sua approvazione, ma nonostante
ciò ha finito per avere una formulazione alquanto approssimativa, tanto da
rendere difficoltosa la definizione del principio di laicità dello Stato, che
si è così chiarita: la laicità dello Stato non implica ‘indifferenza’ dello
Stato dinanzi alle religioni, ma ‘garanzia’ dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.
Tuttavia, come si evince dall’articolo 8, mentre l’ordinamento canonico della
Chiesa cattolica è riconosciuto dalla Costituzione e sono riconosciuti tutti i
privilegi che derivano dai Patti Lateranensi, quello delle altre religioni è
riconosciuto solamente a livello amministrativo o legislativo.
Ad
ogni modo questo articolo sancisce un principio supremo, non modificabile
nemmeno mediante revisione costituzionale, quale la separazione netta tra
potere religioso e potere temporale, non ammettendo pertanto nessuna
intromissione o interferenza fra i due poteri. Questo principio è stato però
spesso violato: si vedano le ingerenza della gerarchia ecclesiastica sulla
legge sul testamento biologico o quella sulla procreazione medicalmente
assistita.
Inoltre è alquanto curioso che in istituti statali (quali le scuole) si insegni religione cattolica trascurando tutte le altre (viene meno il principio di laicità dello stato e delle sue istituzioni) e ancora più curiosa il fatto che in molti uffici pubblici viene appeso il crocifisso di default. Tutto ciò cozza fortemente con quello che dice la nostra costituzione in merito alla separazione dei poteri e ci rende non molto dissimili a quei paesi dove esiste una religione nazionale riconosciuta istituzionalmente e che è un tutt'uno con il potere politico (tipo Israele per intenderci).
(*) Accordi
stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia l’11 febbraio 1929.
Essi constano di un trattato politico e
di un concordato ecclesiastico: nel trattato politico venne creato lo Stato
sovrano della Città del Vaticano e da parte sua la Santa Sede riconobbe il
Regno d’Italia con Roma capitale. Con il concordato venne fissata e regolata la
posizione della Chiesa cattolica in Italia ovvero del cattolicesimo come
religione di Stato, con importanti conseguenze sul sistema scolastico italiano
tra cui l’importanza dell’insegnamento della religione nelle scuole. In esso,
fra l’altro, vennero riconosciuti gli effetti civili al matrimonio canonico,
l’esenzione del clero dal servizio militare, l’esenzione dalle tasse e dai dazi
sulle merci importate nella Città del Vaticano.
Il
rapporto precedente , detto Legge delle Guarentigie, firmato all’indomani della
presa di Roma nel 1870 era ritenuto dalla Chiesa cattolica un atto unilaterale
(si veda il famoso caso della Breccia di Porta Pia).
L'ape Maia
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